PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A favore dei familiari delle vittime dell'evento occorso a Ustica il 27 giugno 1980 si applicano i benefìci di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Art. 2.

      1. I benefìci di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano altresì ai familiari delle vittime e ai superstiti dei delitti commessi dal gruppo criminale denominato «banda della Uno bianca».

Art. 3.

      1. Ai fini dell'applicazione dei benefìci ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, i termini di decadenza previsti dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 2, e 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

 

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2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.